mercoledì 25 maggio 2011

Sperimentazione in campo. Obiettivo: ridurre la dipendenza da rame e zolfo

Pubblico quanto mi è arrivato via mail. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate.

Newsletter VinNatur  - 24 maggio 2011
Sperimentazione in campo. Obbiettivo: ridurre la dipendenza da rame e zolfo

Parte quest'anno un progetto di sperimentazione che coinvolge un centro ricerca con sede in Chianti e cinque aziende dell'associazione. L'agronomo e curatore di questa iniziativa, Ruggero Mazzilli, spiega nel dettaglio di cosa si tratta. Questo primo passo aprirà la strada per un futuro più coerente e pulito, con benefici a tutti gli associati e conseguentemente a tutti i consumatori.

L’Associazione VinNatur e la Stazione Sperimentale per la Viticoltura Sostenibile da quest’anno affrontano insieme uno dei problemi decisivi per sostenere una viticoltura più naturale ossia la riduzione della dipendenza da rame e zolfo. In base alle esperienze degli ultimi anni sono state scelte alcune molecole naturali ad azione corroborante (rinforzante per le piante) da testare in campi sperimentali allestiti in 5 regioni diverse presso i produttori dell’Associazione (così da verificarne le potenzialità in ambienti differenti con le rispettive cultivar autoctone : Aglianico in Campania, Garganega in Veneto, Malvasia di Candia aromatica in Emilia, Nebbiolo in Piemonte e Sangiovese in Toscana). In ognuno dei vigneti dei produttori saranno testati 6 formulati contro peronospora, oidio e botrite, le principali malattie della vite, mentre in quello della Stazione Sperimentale si proveranno complessivamente 25 prodotti (includendo anche molecole attive contro altri funghi e insetti). Ogni piano sperimentale è stato allestito secondo i criteri della statistica fitoiatrica, prevedendo quindi la possibilità di confrontare i risultati dei diversi prodotti sottoposti a studio con un classico programma di difesa bio (rame e zolfo) ed il testimone non trattato con alcun prodotto.
Oltre a ridurre l’impatto sull’ambiente, questa sperimentazione mira a diminuire il numero complessivo dei trattamenti con ulteriori vantaggi economici e di minor compattamento del suolo. Ma il maggior beneficio è dato dal fatto che mediante questi induttori di resistenza la pianta non è più difesa passivamente ma viene sollecitata a difendersi in modo attivo. Mentre con i fungicidi si lavora sugli effetti (perché si combatte l’aggressività dei funghi appunto), con i fortificanti si agisce sulle cause, con il grande vantaggio di aumentare -insieme al benessere delle piante- anche la sanità e la qualità dei prodotti. Non meno importante è il conseguente aumento di Biodiversità; anche quei lieviti sensibili allo zolfo possono così concorrere alla determinazione di un profilo aromatico del vino sicuramente più ampio ed unico.
Nel percorso verso una viticoltura più naturale questa sperimentazione rappresenta un passo importante anche nell’ottica di realizzare un modello produttivo a reale misura d’uomo e d’ambiente.
Rimane necessario tener conto del fatto che la riduzione della dipendenza da rame e zolfo :
  • non si può fare ovunque, ma solo nei posti veramente vocati (la bassa suscettibilità alle malattie va di pari passo con la vocazione enologica = più qualità)
  • non si può fare comunque, ma solo con la migliore attenzione agronomica (per massimizzare le potenzialità di autodifesa e di autoregolazione delle piante = più tipicità).

martedì 3 maggio 2011

Obbligo indicazione annata per vini DOC/DOCG

Con il Decreto Ministeriale del ottobre 2010 pubblicato dalla GU n°249 del 23 ottobre 2010 viene introdotta una novità legislativa molto importante: per i vini DOC e DOCG sarà obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad esclusione dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti.
La norma entra in vigore con la vendemmia 2010, il che significa che per le partite di vino di annate precedenti questa indicazione può essere omessa.



Qui riportato il decreto in oggetto
(omissis)
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
VISTI, in particolare, i disposti di cui ai comma 10 e 11 dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi dei quali la previsione dell’obbligo in etichetta dell’annata di produzione delle uve per i vini DOCG e DOC, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti, deve essere espressamente inserita nei relativi disciplinari di produzione;
VISTI i decreti con i quali sono stati sinora approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;
VISTA la circolare ministeriale n. 9750 del 24 giugno 2010 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del predetto decreto legislativo n. 61/2010, anche con riguardo alla disposizione in questione relativa all’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve;

RITENUTO, in conformità alla citata normativa, di dover inserire nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati o modificati la previsione dell’obbligo dell’annata di produzione delle uve, con esclusione delle tipologie di vino appartenenti alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari che già contemplano detto obbligo;

RITENUTO altresì di prevedere le disposizioni di etichettatura per consentire lo smaltimento delle partite di vino derivanti dalla vendemmia 2009 e precedenti, relativamente alle categorie per le quali è stato introdotto l’obbligo in questione;

VISTO il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 24 settembre 2010;

DECRETA

Articolo unico

  1. Conformemente ai disposti di cui ai comma 10 e 11 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 61/2010, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari di produzione che già contemplano l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati e modificati con i relativi decreti, sono modificati con l’inserimento, nell’apposito articolo concernente l’etichettatura, del seguente comma:

E’ fatto obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve”.

  1. Ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari DOCG e DOC, le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l’indicazione dell’annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, lì 5 ottobre 2010

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Adriano Rasi Caldogno


DIPAD(.

Il vitigno della Serenissima : la Dorona

Nell' isola veneziana di Mazzorbo è stao recuperato un antico vitigno : la Dorona.

Con il sostegno di Veneto Agricoltura e la collaborazione di Bisol entro il 2012 saranno prodotte poche migliaia di bottiglie di questo antichissimo vino che verrà chiamato Venissa.
 
Il recupero di questo vitigno, anticamente presente in tutta la laguna veneziana, si è celebrato, ufficialmente, con la prima vendemmia. Presente oltre al presidente della regione  Luca Zaia, il winemaker Roberto Cipresso.
Secondo il dizionario dei vinigni antichi minori italiani, curato dal professor Attilio Scienza, quest'uva viene descritta come l'uva d'oro di Venezia ed è riconoscibile dal colore giallo dorato dei suoi acini (da cui il nome).
Poco sensibile alle crittogame, soprattutto alla botrite, si conserva a lungo sulla pianta o nei fruttai, caratteristiche,queste, che ne fanno un uva adatta a produrre vini passiti.
Utilizzata anticamente anche come uva da mensa, produce un vino dal colore giallo paglierino , con un profumo leggermente vinoso e un sapore asciutto con un retrogusto leggermente amarognolo.

Molte sono le tracce di vigneti a Mazzorbo dove le vigne erano di proprietà nel monastero di Santa Eufemia. La vite venne impiantata dai monaci subito dopo il loro insediamento nel 1421, bella la loro cantina dove veniva prodotto il vino per la messa e un vino allungato con l'acqua che veniva dato come elemosina ai poveri.
Le radici della Dorona sono quindi molto profonde nella storia, aspettiamo il Venissa, che sia "buono" o meno sarà sicuramente un vino  interessante se, degustandolo, pensiamo alla sua storia .