venerdì 11 marzo 2011

Classificazione vini ( Legge 164/92)


Per avere una vera e propria tutela del patrimonio vitivinicolo esteso a tutto il territorio italiano dobbiamo aspettare l'inizio degli anni 60 e per l'esatezza il 1963 quando viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n° 930.

Questo DPR è un vero caposaldo per la valorizzazione dei vin i di pregio; l'indirizzo generale è quello di tutelare a norma di legge il rapporto esisente tra VINO-VIGNETO-TERRITORIO grazie al qualke si è veramente iniziato a parlare di qualità del vino e non solo di quantità.

Dobbiamo aspettare il 1966 perchè vednga riconosciuta la prima DOC e questo ci fa intuire quanto lavoro sia stato fatto nei vigneti e in cantina tanto più se si pensa che la prima DOCG risale al 1980.....

La prima DOC è la VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO seguita da EST-EST-EST di MONTEFIASCONE riconosciute il 6 maggio del 1963 a seguire a cascata ISCHIA BIANCO, ISCHIA BIANCO SUPERIOREù, ISCHIA ROSSO , FRASCATI, BRUNELLO DI MONTALCINO, BIANCO DI PITIGLIANO......

La prima DOCG é BRUNELLO DI MONTALCINO seguita DA VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, BAROLO e nell'ottobre BARBARESCO  tutti nel 1980.

Questo DPR è rimasto in vigore fino al 1992 quando èstao sostituito dalla Legge 164 che ha introdotto molte novità.

LEGGE 164/1992 " NUOVA NORMA PER LA DISCIPLINA DELLE DENOMINZIONI D'ORIGINE"

Inanzitutto,con questa legge, si è valorizzato ancora di più il rapporto VINO-VITIGNO-TERRITORIO e questo anche cercando di valorizzare il nome geografico del territorio introducendo l'IGT (Indicazione Geografica Tipica ) per i vini da tavola. E'stata introdotta la possibiltà da parte del produttore di vino di poter usufruire annualmente di più denominazioni per uno stesso vigneto (SCELTA VENDEMMIALE) e infine vengono introdotte le SOTTOZONE cioè microzone vinicole particolarmente vocate. Finalmente con questa legge si può parlare di QUALITA' TOTALE e questo grazie alla classificazione piramidale dei vini italiani.
Alla base della piramide troviamo i VINI DA TAVOLA. E' la categoria più ampia e può essere prodotto e imbottigliato in qualunque stato della CE e in etichetta riporta solo la dicitura bianco,rosso o rosato.
Un gradino più su della piramide troviamo i vini con INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA le cui uve devono provenire da territori specifici normalmente più ampi rispetto le DOC e DOCG.

Proseguendo la "scalata" della classificazione dei vini troviamo i vini DOC, DOCG e relative sottozone.....


Per DENOMINAZIONE D' ORIGINE dei vini si intende il nome geografoco di una zona viticola particolarmente vocata. Si utilizza per designare un prodotto di qualità e rinomato.

Per INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

Le bevande di fantasia a bse di vino, le bevande di fantasia provenienti dall'uva, i succhi non fermentati della vite, i prodotti viticoli aromatizzati nonchè i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

Le diciture DOC e DOCG sono le menzioni tradizionali usate in Italia per designare i Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD) in particolare:

VSQPRD    Vini  Sumanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate
VLQPRD    Vini  Liquorosi di Qualità Prodotti in Regioni Determinate
VFQPRD    Vini  Frizzanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate

Queste menzioni CEE sono aggiuntive non sostitutive delle menzioni tradizionali italiane.

Le denominazioni d'origine dopo la dicitura DOC e DOCG possono essere da nomi di vitigni,menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni devono essere previste dal DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Per indicare il nome del vitigno nel caso dei vini IGT deve essere approvato apposito decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è comunque abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole da ampiezza rilevante.

Di seguito alcune menzioni e definizioni che ci fornisce la L.164/92, anche per capire meglio quanto detto fino ad ora.....

La specificazione CLASSICO è riservato ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOC o DOCG.

La menzione RISERVA è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore ai due anni. Il disciplinare deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta.

La specificazione SUPERIORE fa riferimento al grado alcolico che deve essere di un 1gardo superiore alla tipologia base.

La menzione NOVELLO è riservata ai vini prodotti per almeno il 30% con la macerazione carbonica .Questi vini devono essere imbottigliati entro il 31 dicembre dell'anno della vendemmia e non pòosasono essere messi in commercio prima del 6 novembre.


COESISTENZA DI VINI DIVERSI NELL' AMBITO DELLA STESSA DENOMINAZIONE D' ORIGINE.
E' consentito che più DOC e DOCG facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinquere vini diversi, purchè le zone di produzionecomprendano il territorio definito con dettonome geografico. E?' consentito che nell'ambito della stessa denominazione coesisteano DOC e DOCG purchè i vini DOCG siano prodotti in sottozone o nell'intera erea DOC individuata con specifico nome geografico. Le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da discplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti.
I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

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