venerdì 18 marzo 2011

«Elba aleatico passito» o «Aleatico passito dell’Elba» - DOCG

Letto dalla Gazzetta Ufficialev e pubblico con alcune omissis..... 

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA “ELBA ALEATICO PASSITO” O “ALEATICO PASSITO DELL'ELBA.


Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba”e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

Il Vino a denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aleatico.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba”devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei comuni dell'isola d'Elba.

Articolo 4
Norme per la viticoltura
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Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ceppo non dovra' essere superiore in media a 1,8 kg.
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Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,5%.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%.
Le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%.
L'immissione al consumo puo' essere effettuata a partire dal 1° Marzo dell'anno successivo a quello di produzione.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

Il vino “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, armonico;
titolo alcol. tot. minimo: 19% di cui almeno 12 svolto;
acidita' totale minima: 6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 35 g/l;
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Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba” e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba”deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale di Lt. 0,375, Lt. 0,500 e Lt. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero.

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