venerdì 18 marzo 2011

Primitivo di Manduria dolce naturale- DOCG estratto del disciplinare

Quanto segue è  un estratto del disciplinare di produzione della Docg  "PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE"

Articolo 1
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Articolo 2

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Primitivo di Manduria Dolce Naturale" e'. riservata al vino proveniente da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
100% Primitivo.

Articolo 3

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte deiComuni compresi nelle suddette province.......

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati allaproduzione dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" in tutte le tipologie previste dall'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
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3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
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5. Nella produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" e' consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi).
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita 'Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non deve essere superiore a 7 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

7.. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,.......
8. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" un titolo alcolometrico naturale minimo di 16 % vol.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
2. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidita' e/o di ventilazione forzata.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.
4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 60% 
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5. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non puo' essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

-colore: rosso intenso, con sfumature tendenti al granato;
-odore: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;
-sapori: dolce, vellutato, caratteristico;
-titolo alcolornetrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui effettivo 13 % vol.
-acidita' totale minima: 5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 30 g/l.

Il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l.

Articolo 7

1. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "riserva", "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "classico", e similari.
2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
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Articolo 8

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a un massimo di 6 litri secondo le disposizioni vigenti in materia.
Per gli stessi e obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,25 e' consentito anche l'uso del tappo a vite.

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