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sabato 5 novembre 2011

DOCG : regione x regione

(aggiornato a Novembre 2011)


REGIONENrELENCO DOCG
PIEMONTE16Alta Langa
Asti
Barbaresco
Barbera d'Asti superiore
Barbera del Monferrato superiore
Barolo
Brachetto d'ìAcqui
Dolcetto di Diano d'Alba
Dolcetto di Dogliani superiore
Dolcetto di Ovada superiore
Erbaluce di Caluso
Gattinara
Gavi
Ghemme
Roero
Ruchè di Castagnole Monferrato
LOMBARDIA5Franciacorta
Moscato di Sacnzo
Oltrepò Pavese metodo classico
Sforzato della valtellina 
Valtellina superiore
VENETO14Amarone della Valpolicella
Bagnoli Friularo
Bardolino superiore
Colli asolani
Colli di Conegliano
Colli Euganei Fior d'Arancio
Conegliano-Valdobbiadene Prosecco
Lison (interregionale conFriuli)
Montello rosso
Piave Malanotte
Recioto della Valpolicella
Recioto di Gambellara
Recioto di Soave
Soave superiore
FRIULI3COF Picolit
Lison (interregionale con Veneto)
Ramandolo 
Rosazzo
TOSCANA9Brunello di mOntalcino
Carmignano
Chianti
Chianti classico
Elba Aleatico passito
Montecucco Sangiovese
Morellino di Scansano
Vernaccia di San Gimignano
Vino nobile di Montepulciano
EMILIA ROMAGNA2Albana di Romagna
Colli Bolognesei Pignoletto
UMBRIA2Montefalco sagrantino
Torgiano rosso riserva
ABRUZZO1Montepulciano d'Abruzzo Colline Terramane
LAZIO3Cannellino di Frascati
Cesanese del Piglio
Frascati superiore
CAMPANIA4Aglianico del Taburno
Fiano di Avellino
Greco di Tufo
Taurasi
MARCHE5Conero rosso riserva
Offida
Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva
Verdicchio di Matelica riserva
Vernaccia di Serrapetrona
PUGLIA4Castel del Monte Bombino nero
Castel del monte Nero di Troia
Castel del Monte rosso riserva
Primitivo di Manduria dolce naturale
BASILICATA1Aglianico del Vulture
SICILIA1Cerasuolo di Vittoria
SARDEGNA1Vermentino di Gallura

martedì 3 maggio 2011

Obbligo indicazione annata per vini DOC/DOCG

Con il Decreto Ministeriale del ottobre 2010 pubblicato dalla GU n°249 del 23 ottobre 2010 viene introdotta una novità legislativa molto importante: per i vini DOC e DOCG sarà obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad esclusione dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti.
La norma entra in vigore con la vendemmia 2010, il che significa che per le partite di vino di annate precedenti questa indicazione può essere omessa.



Qui riportato il decreto in oggetto
(omissis)
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
VISTI, in particolare, i disposti di cui ai comma 10 e 11 dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi dei quali la previsione dell’obbligo in etichetta dell’annata di produzione delle uve per i vini DOCG e DOC, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti, deve essere espressamente inserita nei relativi disciplinari di produzione;
VISTI i decreti con i quali sono stati sinora approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;
VISTA la circolare ministeriale n. 9750 del 24 giugno 2010 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del predetto decreto legislativo n. 61/2010, anche con riguardo alla disposizione in questione relativa all’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve;

RITENUTO, in conformità alla citata normativa, di dover inserire nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati o modificati la previsione dell’obbligo dell’annata di produzione delle uve, con esclusione delle tipologie di vino appartenenti alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari che già contemplano detto obbligo;

RITENUTO altresì di prevedere le disposizioni di etichettatura per consentire lo smaltimento delle partite di vino derivanti dalla vendemmia 2009 e precedenti, relativamente alle categorie per le quali è stato introdotto l’obbligo in questione;

VISTO il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 24 settembre 2010;

DECRETA

Articolo unico

  1. Conformemente ai disposti di cui ai comma 10 e 11 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 61/2010, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari di produzione che già contemplano l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati e modificati con i relativi decreti, sono modificati con l’inserimento, nell’apposito articolo concernente l’etichettatura, del seguente comma:

E’ fatto obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve”.

  1. Ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari DOCG e DOC, le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l’indicazione dell’annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, lì 5 ottobre 2010

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Adriano Rasi Caldogno


DIPAD(.

lunedì 4 aprile 2011

Nuove DOC e DOCG

Parere favorevole per il riconoscimenteo della nuova DOCG OFFIDA nelle Marche, con la conseguente modifica della ex DOC Offida in DOC Terre di Offida dal cui disciplinare sono state estrapolate le tipologie passate nella DOCG.

  
Modifica per i disciplinare per le seguenti DO :

DOC Bivongi (Calabria) che prevede l'indicazione dei sinonimi del vitigno Gaglioppo per la tipologia rosso;

DOC Terre dell'Alta Val d'Agri (Basilicata): modifica relativa alla decorrenza della data di invecchiamento per la tipologia rosso e  rosso riserva e modifica per quanto riguarda il confezionamento;

DOC Capriano al Colle (Lombardia) : introduzione delle tipologie bianco e Marzemino;

DOC San Gimignano (Toscana) : ampliameno della base ampelografica della tipologia rosso e  le, relative, norme di vinificazione;

DOC Val d'Arno di Sopra o Valdarno (Toscana) : nuova DO dove sono previste le sottozone Pietraviva e Pratomagno;

Il Comitato vini sta valutando la mofica per i disciplinari della DOC Vignanello e DOC Cesanese di Affile del Lazio.


martedì 29 marzo 2011

VENDEMMIA 2010

(dati e considerazioni di ASSOENOLOGI)

L’Italia a fine agosto manifestava al Nord incrementi di produzione abbastanza omogenei che andavano da +5 a +10%. Nelle regioni centrali (Emilia Romagna e Toscana) e nelle due grandi isole si riscontrava invece un abbattimento che andava da -5 a -20%, mentre in quelle meridionali un incremento medio del 5% con punte del 10% in Puglia. In due mesi tutto è cambiato. Il Trentino Alto Adige diminuisce del 10%. Il Veneto da +5 passa agli stessi livelli del 2009. Il Friuli Venezia Giulia da +5 a -5%. Mentre l’Italia centrale rimane fedele ai rilievi di fine agosto, nelle regioni Meridionali la Puglia incrementa la produzione da +5 a +20%, per contro la Sicilia passa da -20 a -30%.
L’andamento climatico e meteorico dei mesi di settembre e di ottobre - aggiunge il direttore di Assoenologi - hanno influito anche sui livelli qualitativi non portando a quei miglioramenti tanto auspicati. Nel mese di settembre il sole è stato in quasi tutt’Italia avaro e le piogge in molte zone non hanno lasciato scampo. Quindi, la situazione è di un’Italia vinicola a macchia di leopardo, ove in una stessa regione il buono si scontra con l’eccellente e l’ottimo con il mediocre. Complessivamente la qualità della produzione 2010 è buona con diverse punte di ottimo, ma con l’assenza di eccellenze.
Prima di prendere in considerazione la vendemmia 2010 ricordariamo le caratteristiche quantitative e qualitative delle tre precedenti campagne che sicuramente non sono state tra le più brillanti degli ultimi vent'anni.
2007: la più anticipata degli ultimi 70 anni, la più scarsa degli ultimi 50. Il 2007 è stata una delle vendemmie più scarse degli ultimi 50 anni visto che si produssero solo 42,5 milioni di ettolitri. Le operazioni di raccolta iniziarono la prima settimana di agosto, 10/20 giorni prima rispetto alla media pluriennale. Il decremento produttivo ebbe le sue massime punte nel Sud d'Italia ed in particolare in Sicilia. L'andamento climatico bizzarro che caratterizzò tutto il ciclo vegetativo determinò una qualità buona ma senza punte di spicco.
2008: salvata da uno straordinario mese di settembre. Nel 2008 si produssero 46,2 milioni di ettolitri di vino con un incremento del 9% rispetto all'anno precedente che, come abbiamo visto, è stato però molto avaro. Le regioni del Centro Nord, ad eccetto della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, furono caratterizzate dal segno meno, quelle del Centro Sud, ad eccezione del Lazio e della Sardegna, recuperarono notevolmente rispetto alla precedente produzione, tanto che la Sicilia fece registrare +35%. Le positive condizioni climatiche verificatesi in tutt'Italia nei mesi di settembre e di ottobre prolungarono il periodo di accumulo e di raccolta permettendo un forte recupero qualitativo al Centro Nord e in particolar modo per quei vini ottenuti da uve vendemmiate tardi. Il 2008 è valutato come un'annata assai eterogenea, comunque complessivamente buona con solo qualche punta di ottimo.

2009: bizzarra . Il 2009 ha presentato caratteristiche ancora diverse dalle due precedenti annate a partire dalle precipitazioni autunno-invernali, considerate dal Cnr tra le più abbondanti dal 1803. Ad una primavera capricciosa è seguita un'estate iniziata all'insegna della pioggia e proseguita con temperature sensibilmente al di sopra della media stagionale. Nel 2009 si produssero 45,8 milioni di ettolitri di vino. L'Italia fu divisa in due: la tirrenica, incrementi produttivi abbastanza omogenei (5/10%), per contro la parte adriatica decrementi altrettanto omogenei (5/10%). A causa del bizzarro andamento climatico e meteorico la qualità in tutt'Italia è stata piuttosto difforme.

CONSIDERAZIONI SULL’ANNATA 2010
Le prime tre regioni a tagliare i grappoli sono state, tra il 16 e il 18 agosto, la Sicilia, la Lombardia con la Franciacorta e la Puglia. Per contro in Piemonte, Trentino, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Sardegna la vendemmia è iniziata nell'ultima decade di agosto. In buona parte del Veneto, in Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia, e nelle Marche è iniziata nei primi giorni di settembre solo per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon). Il pieno della raccolta in tutt'Italia è avvenuto nella terza decade di settembre. I conferimenti delle stragrande maggioranza delle uve si sono conclusi entro il 20 di ottobre, mentre gli ultimi grappoli di Nebbiolo in Valtellina, di Cabernet in Alto Adige e di Aglianico del Taurasi in Campania verranno staccati sino a metà novembre.

Si ipotizza che la produzione di uva 2010 oscilli tra i 60 e i 64 milioni di quintali che, applicando il coefficiente medio di trasformazione del 73%, danno circa 45,5 milioni di ettolitri. Va ricordato che in diverse regioni, in particolar modo del Sud d'Italia, la produzione risulta diminuita anche a causa delle estirpazioni volontarie e con premio comunitario, nonché dall'entrata in essere della “vendemmia verde” (che consiste nel rendere improduttivo il terreno per un anno), misure che hanno tolto dalla produzione migliaia e migliaia di ettari di vigneto.
Il ciclo vegetativo. L’inverno nel Centro-Nord d'Italia è stato caratterizzato da basse temperature e abbondanti nevicate. Decisamente elevate le precipitazioni. In Romagna piogge così abbondanti non si verificavano da trentotto anni. Anche al Sud e nelle isole l'inverno è stato rigido, lungo e piovoso. Le basse temperature hanno determinato un ritardato risveglio della vite, agevolato da abbondanti precipitazioni, che hanno ricostituito, in particolar modo nell'Italia centro-meridionale, le riserve idriche e in settentrione garantito una quantità d’acqua di tutta considerazione che ha favorito un germogliamento lussureggiante, tanto che, in alcune regioni, i millimetri di pioggia sono stati quattro volte quelli caduti nel 2009.
Anche la fioritura è stata caratterizzata da temperature alte e basse e da abbondanti piogge in particolar modo nel Centro-Nord.  Il mese di luglio si è distinto per umidità e temperature che nel Nord Italia hanno superato i 36°C e in Italia meridionale sono arrivate a toccare i 40°C. In tutt'Italia l'invaiatura è stata ritardata dai 10 ai 15 giorni rispetto allo scorso anno, ma è nella media pluriennale. Lo stesso dicasi per l'inizio della vendemmia. In diverse regioni si sono verificate diverse grandinate primaverili ed estive anche di forte intensità, che hanno però colpito zone produttive circoscritte, compromettendo solo poche centinaia di ettari su tutto il territorio nazionale. A un caldissimo luglio è seguito un agosto con sbalzi di temperatura anche di 10 gradi. Abbondanti, in particolar modo al Centro-Nord, le piogge che in certi casi hanno rischiato di “annegare” la produzione mentre le alte temperature del Sud hanno rischiato di “bruciarla”. I mesi di settembre e di ottobre non hanno poi garantito il sole sperato, alternando belle giornate con altre piovose, sia pur caratterizzate su quasi tutto il territorio nazionale da forti escursioni termiche. A causa del bizzarro andamento climatico la qualità è alquanto eterogenea anche nell’ambito della stessa regione. Complessivamente è buona con diverse punte di ottimo ma senza eccellenze.

sabato 26 marzo 2011

Aglianico del taburno DOCG

Parere favorevole da parte del Comitato Nazionale Vini per la quarta DOCG della Campania : Aglianico del Taburno.

Salgono così a 4 le DOCG della Campania dopo Taurasi, Fiano di Avellino e Greco di Tufo, tutte i provincia di Avellino. Anche il Taurasi è prodotto con 85% uve aglianico ma l' Aglianico del Taburno si presenta molto più morbido rispetto all'Aglianico del vicino Taurasi anche se, come quest'ultimo, necessita di un lungo affinamento, in botte (frequentemente usato il rovere di Slavonia) e un affinamento in bottiglia, per arrotondare i tannini ruvidi tipici di questo vitigno dalla maturazione piuttosto abbondante ma tardiva ( la vendemmia può protrarsi fino a metà novembre)
L'aglianico dà un vino corposo con una notevole struttura e persistenza in bocca. Si presenta con un bellissimo colore rosso rubino con riflessi granati che virano presto nell'aranciato. Il profumo è molto intenso con profumi prevalentemente terziari che virano verso l'etereo.
Riconosciuta DOC nell'Agosto 1993 la denominazione Taburno prevede anche il più famoso bianco, a base di Falanghina oltre alla tipologia novello e al rosso Piedirosso.
L'area di produzione dell' Aglianico del Taburno comprende 13 comuni, tutti nel Sannio.
Le aziende vitivinicole private sono numerose  accanto ad una importante Cantina sociale, con oltre 400 soci, che elabora vini di grande pregio.

Altre informazioni sul disciplinare di produzione tra qualche settimana , quando ci sarà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

venerdì 18 marzo 2011

«Elba aleatico passito» o «Aleatico passito dell’Elba» - DOCG

Letto dalla Gazzetta Ufficialev e pubblico con alcune omissis..... 

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA “ELBA ALEATICO PASSITO” O “ALEATICO PASSITO DELL'ELBA.


Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba”e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

Il Vino a denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aleatico.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba”devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei comuni dell'isola d'Elba.

Articolo 4
Norme per la viticoltura
..........
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ceppo non dovra' essere superiore in media a 1,8 kg.
..........
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,5%.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%.
Le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%.
L'immissione al consumo puo' essere effettuata a partire dal 1° Marzo dell'anno successivo a quello di produzione.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

Il vino “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, armonico;
titolo alcol. tot. minimo: 19% di cui almeno 12 svolto;
acidita' totale minima: 6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 35 g/l;
.......
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba” e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell'Elba”deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale di Lt. 0,375, Lt. 0,500 e Lt. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero.

venerdì 11 marzo 2011

Classificazione vini ( Legge 164/92)


Per avere una vera e propria tutela del patrimonio vitivinicolo esteso a tutto il territorio italiano dobbiamo aspettare l'inizio degli anni 60 e per l'esatezza il 1963 quando viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n° 930.

Questo DPR è un vero caposaldo per la valorizzazione dei vin i di pregio; l'indirizzo generale è quello di tutelare a norma di legge il rapporto esisente tra VINO-VIGNETO-TERRITORIO grazie al qualke si è veramente iniziato a parlare di qualità del vino e non solo di quantità.

Dobbiamo aspettare il 1966 perchè vednga riconosciuta la prima DOC e questo ci fa intuire quanto lavoro sia stato fatto nei vigneti e in cantina tanto più se si pensa che la prima DOCG risale al 1980.....

La prima DOC è la VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO seguita da EST-EST-EST di MONTEFIASCONE riconosciute il 6 maggio del 1963 a seguire a cascata ISCHIA BIANCO, ISCHIA BIANCO SUPERIOREù, ISCHIA ROSSO , FRASCATI, BRUNELLO DI MONTALCINO, BIANCO DI PITIGLIANO......

La prima DOCG é BRUNELLO DI MONTALCINO seguita DA VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, BAROLO e nell'ottobre BARBARESCO  tutti nel 1980.

Questo DPR è rimasto in vigore fino al 1992 quando èstao sostituito dalla Legge 164 che ha introdotto molte novità.

LEGGE 164/1992 " NUOVA NORMA PER LA DISCIPLINA DELLE DENOMINZIONI D'ORIGINE"

Inanzitutto,con questa legge, si è valorizzato ancora di più il rapporto VINO-VITIGNO-TERRITORIO e questo anche cercando di valorizzare il nome geografico del territorio introducendo l'IGT (Indicazione Geografica Tipica ) per i vini da tavola. E'stata introdotta la possibiltà da parte del produttore di vino di poter usufruire annualmente di più denominazioni per uno stesso vigneto (SCELTA VENDEMMIALE) e infine vengono introdotte le SOTTOZONE cioè microzone vinicole particolarmente vocate. Finalmente con questa legge si può parlare di QUALITA' TOTALE e questo grazie alla classificazione piramidale dei vini italiani.
Alla base della piramide troviamo i VINI DA TAVOLA. E' la categoria più ampia e può essere prodotto e imbottigliato in qualunque stato della CE e in etichetta riporta solo la dicitura bianco,rosso o rosato.
Un gradino più su della piramide troviamo i vini con INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA le cui uve devono provenire da territori specifici normalmente più ampi rispetto le DOC e DOCG.

Proseguendo la "scalata" della classificazione dei vini troviamo i vini DOC, DOCG e relative sottozone.....


Per DENOMINAZIONE D' ORIGINE dei vini si intende il nome geografoco di una zona viticola particolarmente vocata. Si utilizza per designare un prodotto di qualità e rinomato.

Per INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

Le bevande di fantasia a bse di vino, le bevande di fantasia provenienti dall'uva, i succhi non fermentati della vite, i prodotti viticoli aromatizzati nonchè i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

Le diciture DOC e DOCG sono le menzioni tradizionali usate in Italia per designare i Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD) in particolare:

VSQPRD    Vini  Sumanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate
VLQPRD    Vini  Liquorosi di Qualità Prodotti in Regioni Determinate
VFQPRD    Vini  Frizzanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate

Queste menzioni CEE sono aggiuntive non sostitutive delle menzioni tradizionali italiane.

Le denominazioni d'origine dopo la dicitura DOC e DOCG possono essere da nomi di vitigni,menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni devono essere previste dal DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Per indicare il nome del vitigno nel caso dei vini IGT deve essere approvato apposito decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è comunque abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole da ampiezza rilevante.

Di seguito alcune menzioni e definizioni che ci fornisce la L.164/92, anche per capire meglio quanto detto fino ad ora.....

La specificazione CLASSICO è riservato ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOC o DOCG.

La menzione RISERVA è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore ai due anni. Il disciplinare deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta.

La specificazione SUPERIORE fa riferimento al grado alcolico che deve essere di un 1gardo superiore alla tipologia base.

La menzione NOVELLO è riservata ai vini prodotti per almeno il 30% con la macerazione carbonica .Questi vini devono essere imbottigliati entro il 31 dicembre dell'anno della vendemmia e non pòosasono essere messi in commercio prima del 6 novembre.


COESISTENZA DI VINI DIVERSI NELL' AMBITO DELLA STESSA DENOMINAZIONE D' ORIGINE.
E' consentito che più DOC e DOCG facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinquere vini diversi, purchè le zone di produzionecomprendano il territorio definito con dettonome geografico. E?' consentito che nell'ambito della stessa denominazione coesisteano DOC e DOCG purchè i vini DOCG siano prodotti in sottozone o nell'intera erea DOC individuata con specifico nome geografico. Le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da discplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti.
I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.