Queste definizioni sono ricavate dalla LEGGE N° 82 del 20 febbraio 2006 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ad integrazione e parziale modifica del Reg. (CE) N° 1493/1999.
VINO: è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione totale o parziale di uve fresche pigiate e non o da mosto d'uva ottenute da vitis vinifera sativa
VINO PASSITO o PASSITO : si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L'appassimento può essere realizzato mediante una o più procedure tecniche, anche con l'ausilio di specifiche attrezzature.
Nellaproduzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titoloalcolometrico naturale delle uve prima e dopo l'appassimento . la definizione divino passito si atrtribuisce ai vini da uve surmature, nonchè ai vini ad indicazione geografica tipica e ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) per i quali è prevista la tipologia nei singoli disciplinari di produzione
VINO PASSITO LIQUOROSO o VINO LIQUOROSO: è riservata ai vini liquorosi ad IGT e a DO i cui disciplinari prevedono tale disciplinari.
La menzione "passito" può essere inoltre sostituita in etichetta dalla menzione tradizionale "Vin santo", "Vino santo", "Vinsanto" esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni.
MOSTO COTTO: è il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua del mosto o del mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica.
FILTRATO DOLCE :è il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione.
MOSTO MUTO :è il mosto di uva la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni correnti.
VITIGNO AUTOCTONO : è il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate . Il CVomitato nazionale esaminata la documentazione e se esprime parere positivo provvede all'iscrizione del vitigno nel Registro Nazionale delle varietà di viti. Il vitigno è iscritto con il suo nome storico tradizionale ed eventuali sinonimi, vengon o trascritte le sue principali caratteristiche di colore dell'acino e della zona di coltivazione di riferimento.
2 commenti:
Mi ha fatto bene il ripasso delle teorie! Grazie.
Sandra
mmmm ma va !!!!
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