Con il Decreto Ministeriale del ottobre 2010 pubblicato dalla GU n°249 del 23 ottobre 2010 viene introdotta una novità legislativa molto importante: per i vini DOC e DOCG sarà obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad esclusione dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti.
La norma entra in vigore con la vendemmia 2010, il che significa che per le partite di vino di annate precedenti questa indicazione può essere omessa.
(omissis)
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
VISTI, in particolare, i disposti di cui ai comma 10 e 11 dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi dei quali la previsione dell’obbligo in etichetta dell’annata di produzione delle uve per i vini DOCG e DOC, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti, deve essere espressamente inserita nei relativi disciplinari di produzione;
VISTI i decreti con i quali sono stati sinora approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;
VISTA la circolare ministeriale n. 9750 del 24 giugno 2010 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del predetto decreto legislativo n. 61/2010, anche con riguardo alla disposizione in questione relativa all’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve;
RITENUTO, in conformità alla citata normativa, di dover inserire nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati o modificati la previsione dell’obbligo dell’annata di produzione delle uve, con esclusione delle tipologie di vino appartenenti alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari che già contemplano detto obbligo;
RITENUTO altresì di prevedere le disposizioni di etichettatura per consentire lo smaltimento delle partite di vino derivanti dalla vendemmia 2009 e precedenti, relativamente alle categorie per le quali è stato introdotto l’obbligo in questione;
VISTO il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 24 settembre 2010;
DECRETA
Articolo unico
- Conformemente ai disposti di cui ai comma 10 e 11 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 61/2010, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari di produzione che già contemplano l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati e modificati con i relativi decreti, sono modificati con l’inserimento, nell’apposito articolo concernente l’etichettatura, del seguente comma:
“E’ fatto obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve”.
- Ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari DOCG e DOC, le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l’indicazione dell’annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 5 ottobre 2010
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Adriano Rasi Caldogno

Nessun commento:
Posta un commento